Art. 21.
(Disposizioni finali).

      1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, i consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge.
      2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computabile ai fini dell'articolo 10.